I dubbi di Giorgio Quadri e la risposta della Corte Federale

 Ormai è il "leit motiv" della campagna elettorale per la poltrona di presidente Fin. La questione "morale" sempre in primo piano, che il candidato Giorgio Quadri ha risollevato ieri con un comunicato stampa ed un esposto al Coni e al governo nella figura del ministro Gnudi http://www.giorgioquadri.it/2012/10/02/fin-nuovo-esposto-al-coni-e-al-ministro-gnudi-su-riaffiliazioni-e-posizione-debitoria-delle-societa-di-nuoto/http://www.giorgioquadri.it/2012/10/02/fin-nuovo-esposto-al-coni-e-al-ministro-gnudi-su-riaffiliazioni-e-posizione-debitoria-delle-societa-di-nuoto/ con la conseguente  "inosservanza delle regole" che inasprisce la consultazione elettorale prevista, lo ricordiamo, nella giornata del 14 ottobre a Riccione. Un tentativo , ribadisce Quadri, di "alterare la composizione del corpo elettorale"
Non si è fatta attendere la risposta della Fin ,che riprende il parere della Corte Federale, che ieri si è espressa nel merito del quesito sollevato dal candidato alla presidenza , e che noi riprendiamo in forma integrale: 
 
In riferimento alle richieste di chiarimento pervenute alla Federazione Italiana Nuoto - relative alle norme statutarie concernenti le procedure di riaffiliazione delle Società e afferenti l'ammissione al voto in sede di assemblea elettiva - si notifica il parere espresso dalla Corte Federale in data 1 ottobre.
 
"Il presidente della FIN sen. Paolo Barelli ha formulato l'istanza per l'interpretazione delle norme degli artt. 4/11 e 4/12 dello Statuto Federale coordinate con quelle del successivo art. 11/9.
 
Il quesito si pone in quanto l'art. 4 sia al punto 11 quanto al punto 12 si esprime in termini generici non precisando la natura della pendenza finanziaria dell'affiliato, ancorché riferendosi allo Statuto ed ai Regolamenti Organici.
 
L'art. 4/11 infatti stabilisce che "all'atto del rinnovo annuale dell'affiliazione è necessario sanare eventuali obbligazioni nei confronti della Federazione".
 
Il successivo punto 4/12 al comma "d" precisa "Gli affiliati cessano di appartenere alla FIN nei seguenti casi"... "per mancata affiliazione annuale, sia volontaria, sia determinata dal mancato pagamento di tutte le pendenze finanziarie nei confronti della FIN".
 
Le locuzioni sopra osservate circa la natura della eventuale morosità, così come generalmente indicate, possono creare un conflitto interpretativo con la successiva norma dell'art. 11/9 che stabilisce: "non possono partecipare all'Assemblea, nemmeno per delega, coloro che risultano sottoposti a sanzioni disciplinari della squalifica o della inibizione in corso di esecuzioni, nonché coloro i quali risultano morosi per mancato pagamento delle quote di affiliazione o di tesseramento".
 
La diversa formulazione letterale della natura delle morosità non indica una diversa causale delle pendenze finanziarie degli affiliati verso la FIN che sono le uniche istituzionali che gli stessi hanno verso la FIN.
 
Tanto ciò è vero che art. 4/12 lettera "d" "gli affiliati cessano di appartenere alla FIN nei seguenti casi" "a, b, c ... per mancata riaffiliazione, sia volontaria, sia determinata dal mancato pagamento di tutte le pendenze finanziarie nei confronti di FIN".
 
Consegue quindi che le pendenze finanziarie degli affiliati nei confronti della Federazione sono esclusivamente quelle riguardanti il pagamento delle quote in affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
 
In questi termini si esprime l'art. 11/9 dello Statuto.
 
L'interpretazione, comunque, è definitivamente risolta dal Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI ed approvate con deliberazione n. 1458 del Consiglio nazionale del 2 febbraio 2012.
 
Infatti all'art. 6/3 di detti principi "cause di esclusione dalla partecipazione assembleare" è stabilito:
 
1) la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.
 
2) Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono espressamente indicare le sanzioni di squalifica o inibizione che escludono la partecipazione alle Assemblee.
 
Da quanto precede discende l'interpretazione che la morosità di cui agli art. 4/11 e 12 e 11/19 riguarda solo il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini della esclusione della partecipazione alle assemblee federali".
  
Pertanto, come di consueto, la Federazione Italiana Nuoto non consentirà l’esercizio del diritto di partecipazione  alla Assemblea federale del 14 ottobre p.v. esclusivamente a quelle società non in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
 
 
zicche@swimbiz.it

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